Pane: nuove definizioni in decreto

Diventa più chiara la definizione di “panificio”, “pane fresco” e “pane conservato” con un decreto ad hoc del ministero per lo Sviluppo economico del 1 ottobre, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Un quadro normativo necessario ma non sufficiente, a detta degli operatori che restano in attesa di una legge del comparto dell’arte bianca. 

Per “fresco” si intende il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione. Inoltre viene ritenuto continuo il processo di produzione quando non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto. Per il pane conservato è prevista invece la vendita in scomparti appositamente riservati.

“Il testo del decreto ministeriale – ha commentato il presidente di Assopanificatori nazionale Davide Trombini– è molto schematico e restrittivo rispetto alle disposizioni contemplate nei Ddl in esame al Senato e alla Camera e non risponde alle esigenze della categoria che, con ancor maggior vigore, dovrà lottare per vedere approvato il testo di legge che ingloberebbe e supererebbe le definizioni riportate che risentono della lunga trattativa. Si tratta comunque di un primo importante risultato”. “Ma ribadiamo- aggiunge- che alla luce del Dm la legge sulla panificazione è ancora più urgente”. Gabriele Rotini di Cna agroalimentare (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa) condivide la ratio delle leggi ma sostiene la necessità di un quadro normativo coerente ed uniforme che superi la frammentazione territoriale, frutto di disposizioni regionali disomogenee che hanno stabilito criteri differenti sulla denominazione di pane fresco

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